Organizzazione del Notariato
La distribuzione territoriale
E' bene sapere che la distribuzione dei notai sul territorio della Repubblcia Italiana è disciplinata con grande attenzione dalle leggi dello Stato, in modo che al Cittadino sia sempre assicurato un buon numero di Pubblici Ufficiali in grado di soddisfare ogni compito e funzione che lo stesso Stato gli delega e fornirgli le più adeguate soluzioni giuridiche e fiscali per le loro esigenze.
Il numero delle Sedi Notarili è fissato con decreto del Presidente della Repubblica mediante l'emanazione di una "Tabella Notarile" che ne determina il numero e la distribuzione per ciascun Distretto; ogni dieci anni il numero dei notai viene rivisto e modificato in aumento.
La Legge Notarile sancisce il principio della territorialità della competenza notarile: ogni notaio può esercitare, secondo regole, precise e sottoposte a verifca le sue funzioni nell'ambito del territorio del Distretto che coincide con il territorio della Corte di Appello del Tribunale in cui si trova la sua Sede Notarile.
L'ambito territoriale di ogni Corte di Appello comprende più "Distretti Notarili"; ad ogni Distretto sono assegnate più sedi notarili ed i Notai titolari delle singole sedi (residenti) costituiscono il "Collegio Notarile".
L'organismo preposto al vertice di ogni Distretto è denominato Consiglio Notarile ed a ha la sua sede del Consiglio è la città ove è posto il Tribunale del Distretto.
Il Consiglio Notarile di Lucca è composto da sette membri ed nominato mediante elezioni dai notai del Collegio fra i notai esercenti nel Distretto. Gli eletti restano in carica tre anni. Il rinnovo avviene con un particolare sistema di turnazione: ogni anno, infatti, scade dalla carica per compiuto triennio un terzo dei consiglieri ed entro il mese di febbraio si vota per rinnovare questo terzo.
I Collegi Notarili
Il Collegio rappresenta l'organo di governo di ciascun Distretto Notarile, ed esercita le proprie attribuzioni attraverso le adunanze, ordinarie e straordinarie, convocate dal Presidente del Consiglio. Le prime vengono convocate con scadenza annuale, e hanno per oggetto la nomina dei membri del Consiglio, la discussione del conto consuntivo ed il conto preventivo, e la approvazione della tabella di classificazione della tassa annua dovuta da ciascun notaio per supplire alle spese collegiali. Le seconde invece sono convocate ogni volta che il Consiglio lo ritenga conveniente, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei notai appartenenti al Collegio.
Il Consiglio Notarile
Il Consiglio Notarile, costituito in ciascun Collegio ed eletto dai notai in esso residenti, è l'organo cui è attribuita una funzione di vigilanza e indirizzo del Collegio stesso.
I membri del Consiglio, eletti a schede segrete tra i notai esercenti nel Distretto in un numero variante tra cinque e undici a seconda del numero dei notai appartenenti al Collegio, durano in carica tre anni e sono rinnovati ciascun anno per un terzo. A sua volta il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, cui spetta la convocazione e la direzione delle adunanze del Consiglio (art. 91, comma 1°, L.N.), il Segretario, cui spetta la redazione dei verbali delle adunanze stesse (art. 91, comma 2°, L.N.), ed il Tesoriere, cui spetta la custodia dei fondi e la gestione della cassa (art. 94 L.N.). L'art. 91, comma 1°, L.N. non esaurisce peraltro le funzioni del Presidente. A questi spetta infatti la rappresentanza del Consiglio, l'esecuzione delle ispezioni ordinarie, la nomina del notaio delegato e del coadiutore per un periodo annuale, il controllo circa l'assistenza del notaio alla sede e la concessione del permesso di assenza sino a un anno, l'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni di avvertimento e censura, che spettano come detto al Consiglio Notarile.
Estremamente rilevanti sono le funzioni che l'art. 93 L.N. attribuisce al Consiglio Notarile: vigilare sulla condotta dei notai e dei praticanti, emettere pareri su materie attinenti il Notariato, formare annualmente il ruolo dei notai e dei praticanti, interporre i propri uffici per comporre le contestazioni tra notai, formare il conto preventivo da sottoporre all'approvazione del Collegio.
Il Consiglio Nazionale del Notariato
L'organo in oggetto è stato istituito con la l. 3.8.1949, n. 577, successivamente modificata, e, ai sensi dell'art. 15 della l. 27.6.1991, n. 220, esso rappresenta l'ordine professionale della Categoria Notarile. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha sede in Roma ed è composto da quindici membri, eletti tra i notai in esercizio e con durata triennale. Ai fini della elezione il territorio nazionale è stato suddiviso in diverse zone, in gran parte corrispondenti ai Distretti delle Corti d'Appello, ciascuna delle quali elegge il notaio che ha ricevuto la maggioranza dei voti. Varie sono le attribuzioni che la normativa in esame attribuisce al Consiglio Nazionale. Esso ha innanzitutto una funzione consultiva, potendo presentare proposte di interesse notarile al Ministro o alle altre autorità competenti, e raccogliere e coordinare le proposte dei vari Consigli Notarili. Il Consiglio ha poi una funzione di iniziativa per lo studio di argomenti notarili, di tutela degli interessi di categoria, e ad esso spetta altresì la elezione tra i propri componenti di alcuni dei membri della commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato. Tali funzioni sono state poi ampliate dalla citata l. 27.6.1991, n. 220, che ha attribuito al Consiglio Nazionale un potere impositivo autonomo rispetto al previgente meccanismo di contribuzione attuata mediante versamenti effettuati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, e il potere di elaborare princìpi di deontologia professionale.
La Cassa Nazionale del Notariato
La Cassa Nazionale del Notariato, istituita con il r.d.l. 9.11.1919, n. 2239, e ordinata da ultimo con la sopracitata l. 27.6.1991, n. 220, costituisce l'organo previdenziale del Notariato e a esso sono iscritti obbligatoriamente tutti i notai. Alla Cassa spetta la corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio; la corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie; la concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai cessati o in esercizio; il soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico; la facoltà di concedere assegni assistenziali a favore dei notai cessati e delle famiglie meritevoli di soccorso, e, qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, anche a favore dei notai in esercizio. La Cassa è amministrata da una apposita Commissione nominata come sopra indicato, e, in quanto ente pubblico, è assoggettata alla vigilanza ed al controllo da parte dello Stato.
Gli Archivi Notarili
Gli Archivi Notarili, dipendenti dal Ministero della Gisutizia, svolgono una funzione complessa;
- verificano ogni due anni (c.d. Ispezione) tutti gli atti stipulati da ciascun notaio per verificarne la rispondenza alle leggi e regolamenti ed, in generale, la esatta osservanza dei preceti cui tutti i notai sono sottoposti , numerno e vidimano prima dell'uso i repertori ed i registri notarili.;
- custodiscono e conservano i contratti ed i documenti che i Notai cessati o trasferiti vi depositano e proseguono l'opera dei notai non più esercenti nel distretto rilasciando copie, certificati ed estratti degli atti di questi;
- riscuotono le tasse dovute da ciascun notaio ed effettuano servizi nei confronti dei cittadini.
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